All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' aggiunto il seguente comma: "In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli gia' disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso".

Testo vigente dal 14 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;426~art1 · fonte su Normattiva