Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentita, sentito il consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.

Testo vigente dal 14 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;426~art4 · fonte su Normattiva