Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentita, sentito il consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.
Testo vigente dal 14 agosto 1980
