Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione delle predette sezioni devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Testo vigente dal 2 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-26;235~art3 · fonte su Normattiva