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I concessionari di cui al n. 6 dell'articolo 29 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono tenuti a corrispondere, in luogo dei diritti previsti dalle vigenti disposizioni, un canone annuale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento saranno determinati, con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, i criteri e le modalita' per la determinazione, la revisione periodica ed il pagamento del canone di cui al precedente comma. In sede di prima applicazione, il canone sara' fissato in misura tale da assicurare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'entrata almeno pari, in ragione d'anno, all'ammontare dei diritti accertato per l'anno 1983, maggiorato o diminuito nella stessa misura percentuale delle variazioni eventualmente apportate durante l'anno 1984 alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione. Il trasporto dei pacchi e dei colli di peso fino a 20 chilogrammi eseguito dai concessionari senza il pagamento del canone annuale determinato ai sensi del precedente secondo comma e' assoggettato ad una sanzione amministrativa variabile da dieci a sessanta volte l'importo del canone stesso. L'Amministrazione puo' inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennita'. Chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione e' soggetto ad una sanzione pecuniaria in misura da dieci a sessanta volte la tariffa dovuta per i pacchi postali di peso corrispondente a quelli trasportati. E' abrogato l'articolo 60 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Testo in vigore dal 18 agosto 1984 al 8 novembre 1989
