Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000.
Testo vigente dal 18 agosto 1984
Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000.
Testo vigente dal 18 agosto 1984
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1984-08-04;467~art10 · fonte su Normattiva