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All'onere complessivo di lire 170 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a lire 100 miliardi mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, e quanto a lire 70 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al predetto capitolo 9001, all'uopo utilizzando le voci: "Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia" e "Attuazione della politica mineraria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008
