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All'onere complessivo di L. 2.282.130.475.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a L. 1.352.130.475.000, mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, e quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4677 (lire 110 miliardi), 5940 (lire 170 miliardi), 7790 (lire 150 miliardi) e 9001 (lire 500 miliardi, utilizzando le voci "Conferimento al fondo di dotazione dello ENEL"; "Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia" e "Attuazione della politica mineraria") dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 giugno 1980 al 22 dicembre 2008
