Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, e' applicabile, per la durata di tre anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-26;162~art5 · fonte su Normattiva