Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, e' applicabile, per la durata di tre anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.
Testo vigente dal 4 maggio 1985
