I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario con contratto trimestrale secondo le modalita' ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. Il potere previsto nel comma 1 puo' essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 16 ottobre 1991
