I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario con contratto trimestrale secondo le modalita' ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. Il potere previsto nel comma 1 puo' essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 16 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-16;321~art7 · fonte su Normattiva