I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari. Il contributo e' determinato ai sensi del precedente articolo.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art11 · fonte su Normattiva