Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto
Art. 1 — Finalità della legge
Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente legge, allo scopo di favorire:
- a)la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell'anzianita' del parco circolante, dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei consumi, nonche' allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli;
- b)l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperative e consorzi.
Testo vigente dal 12 agosto 1985
