Art. 6 — Contributo per la sostituzione di autoveicoli
Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, possono ottenere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto degli autoveicoli, di prima immatricolazione, di cui alle lettere d), e) ed f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, e di cui alle lettere g), h) ed i) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonche' dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, alla condizione che si sostituisca un veicolo, in disponibilita' della stessa impresa da almeno due anni, che sia circolante, intendendosi per circolante il veicolo per il quale sia stata corrisposta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che dalla sostituzione derivi una riduzione della capacita' di trasporto. Il requisito della iscrizione all'albo per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative o consorzi deve essere soddisfatto dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.
Testo vigente dal 12 agosto 1985
