Art. 10 — Modalità di erogazione dei contributi e intervento del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 467
Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti. I contributi di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge sono concessi dal Ministro dei trasporti su parere della commissione di cui al precedente articolo 8 e sono successivamente erogati direttamente agli interessati su presentazione della fattura quietanzata. Non sono cumulabili i contributi rispettivamente previsti dai precedenti articoli 3 e 6 per i veicoli di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Ai fini di uno stesso investimento i contributi, previsti dalla presente legge, non sono cumulabili con altri contributi della stessa natura eventualmente previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni. Per i rischi connessi ai finanziamenti concessi dagli istituti di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, ai beneficiari indicati dagli articoli 3 e 6 della presente legge si applicano le disposizioni del titolo I della legge 4 agosto 1984, n. 467.
Testo vigente dal 12 agosto 1985
