Art. 9 — Locazione finanziaria
I contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della presente legge possono essere richiesti anche per le operazioni di locazione finanziaria relativa agli stessi veicoli. In tal caso, i contributi sono concessi in conto canoni in valore equivalente ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 previsti per l'acquisto dei veicoli stessi. I criteri e le modalita' per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti.
Testo vigente dal 12 agosto 1985
