I contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della presente legge possono essere richiesti anche per le operazioni di locazione finanziaria relativa agli stessi veicoli. In tal caso, i contributi sono concessi in conto canoni in valore equivalente ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 previsti per l'acquisto dei veicoli stessi. I criteri e le modalita' per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti.

Testo vigente dal 12 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;404~art9 · fonte su Normattiva