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Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, da iscriversi in aumento del fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da ripartire dal C.I.P.E., su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, fra le regioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281:
- a)lire 45 miliardi per l'anno 1974, per i premi di cui all'articolo 2 della presente legge;
- b)lire 10 miliardi per l'anno 1974, per la concessione di concorsi negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale al tasso del 3 per cento, per le esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in materia;
- c)lire 5 miliardi per la concessione di contributi nelle spese di gestione, in proporzione all'entita' della attivita' svolta e fino ad un massimo dell'80 per cento del loro ammontare, a favore delle cooperative di cui all'articolo 3.
Testo in vigore dal 4 maggio 1974 al 6 giugno 2012
