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A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio. Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, e' stabilito come segue: per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: 36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane; per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902: 48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato; per le rimanenti zone: 60 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato. Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 11 agosto 1982 al 20 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art29 · fonte del testo