L'ultimo alinea della lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, e' sostituito dal seguente: "L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".

Testo vigente dal 11 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art4 · fonte su Normattiva