L'articolo 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi.

Testo vigente dal 18 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art26 · fonte su Normattiva