All'articolo 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La stessa disciplina si applica:
- a)ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
- b)ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione".
Testo vigente dal 18 giugno 1985
