All'articolo 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La stessa disciplina si applica:

  • a)ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
  • b)ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione".

Testo vigente dal 18 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art16 · fonte su Normattiva