Al fine di riequilibrare la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e di consentire l'avvio dei programmi di investimento, con particolare riguardo agli impianti idroelettrici, alle centrali elettriche alimentate a carbone e con fluidi geotermici e alla realizzazione di reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, e' autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'ENEL dell'importo di lire 3.000 miliardi, in aggiunta a quello previsto dalla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive integrazioni. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 350 miliardi nell'anno 1980, 1.000 miliardi nell'anno 1981, 1.000 miliardi nell'anno 1982 e 650 miliardi nell'anno 1983.

Testo vigente dal 18 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-06-15;309~art1 · fonte su Normattiva