Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari:

  • a)le attivita' e le passivita' derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania;
  • b)le spese di amministrazione inerenti al servizio per il pagamento degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia.

Testo vigente dal 4 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-15;80~art5 · fonte del testo