Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari:
- a)le attivita' e le passivita' derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania;
- b)le spese di amministrazione inerenti al servizio per il pagamento degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia.
Testo vigente dal 4 marzo 1952
