Il finanziamento di cui all'articolo 1 e' destinato al restauro e alla protezione delle strutture e decorazioni degli edifici, nonche' degli oggetti mobili, alla ristrutturazione dei laboratori e dei servizi, al completamento della recinzione del complesso archeologico, all'ampliamento e all'adeguata sistemazione dell'Antiquarium, alla prosecuzione dei lavori di scavo e alle spese per gli espropri occorrenti.

Testo vigente dal 14 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-12;216~art2 · fonte su Normattiva