Il finanziamento straordinario oggetto della presente legge e' destinato:

  • a)al proseguimento e potenziamento dell'opera di restauro delle strutture architettoniche, delle decorazioni e degli oggetti mobili e alla protezione dei medesimi;
  • b)all'esecuzione di scavi e saggi che siano funzionali alla tutela e alla migliore conoscenza del comprensorio archeologico e all'ampliamento del medesimo;
  • c)alla sistemazione dell'Antiquarium ed alla realizzazione di ulteriori strutture espositive negli scavi di Pompei e nel Museo archeologico nazionale di Napoli;
  • d)alla realizzazione di nuovi programmi di opere accessorie in completamento e prosecuzione di quelli gia' avviati per gli effetti della citata legge 12 aprile 1976, n. 216, concernenti la tutela e la sicurezza dei monumenti;
  • e)agli oneri per acquisti, espropri e acquisizioni per prelazione di beni mobili e immobili di interesse archeologico. Nelle spese di cui al presente articolo vanno inclusi eventuali oneri tecnici di consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Testo vigente dal 1 agosto 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-07-29;404~art2 · fonte su Normattiva