Il finanziamento straordinario oggetto della presente legge e' destinato:
- a)al proseguimento e potenziamento dell'opera di restauro delle strutture architettoniche, delle decorazioni e degli oggetti mobili e alla protezione dei medesimi;
- b)all'esecuzione di scavi e saggi che siano funzionali alla tutela e alla migliore conoscenza del comprensorio archeologico e all'ampliamento del medesimo;
- c)alla sistemazione dell'Antiquarium ed alla realizzazione di ulteriori strutture espositive negli scavi di Pompei e nel Museo archeologico nazionale di Napoli;
- d)alla realizzazione di nuovi programmi di opere accessorie in completamento e prosecuzione di quelli gia' avviati per gli effetti della citata legge 12 aprile 1976, n. 216, concernenti la tutela e la sicurezza dei monumenti;
- e)agli oneri per acquisti, espropri e acquisizioni per prelazione di beni mobili e immobili di interesse archeologico. Nelle spese di cui al presente articolo vanno inclusi eventuali oneri tecnici di consulenza, progettazione e direzione dei lavori.
Testo vigente dal 1 agosto 1981
