A carico dell'intero finanziamento oggetto della presente legge e' altresi' prevista, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per:
- a)interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con universita' italiane o straniere, agenzie specializzate, enti culturali o studiosi singoli;
- b)iniziative didattiche o divulgative da condursi in collaborazione con i distretti scolastici o con gli enti locali;
- c)pubblicazione di relazioni e rapporti su opere e interventi eseguiti col finanziamento di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 1 agosto 1981
