A carico dell'intero finanziamento oggetto della presente legge e' altresi' prevista, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per:

  • a)interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con universita' italiane o straniere, agenzie specializzate, enti culturali o studiosi singoli;
  • b)iniziative didattiche o divulgative da condursi in collaborazione con i distretti scolastici o con gli enti locali;
  • c)pubblicazione di relazioni e rapporti su opere e interventi eseguiti col finanziamento di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 1 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-07-29;404~art3 · fonte su Normattiva