Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'uso del marchio e' facoltativo ed e' riservato agli esportatori (commercianti, produttori, cooperative di produzione) che risultino inscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del commercio, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e che a detto uso siano espressamente autorizzati a norma dell'articolo seguente.
tolto: Gli stranieri che, per il disposto dell'art. 2 del citato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, non abbiano il periodo di residenza in Italia prescritto per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali, possono ugualmente essere autorizzati all'uso del marchio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art3 · fonte del testo