Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]L'uso del marchio e' facoltativo ed e' riservato agli esportatori (commercianti, produttori, cooperative di produzione) che risultino inscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del commercio, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e che a detto uso siano espressamente autorizzati a norma dell'articolo seguente.
[2]Gli stranieri che, per il disposto dell'art. 2 del citato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, non abbiano il periodo di residenza in Italia prescritto per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali, possono ugualmente essere autorizzati all'uso del marchio.
Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025
