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[1]L'uso del marchio e' facoltativo ed e' riservato agli esportatori (commercianti, produttori, cooperative di produzione) che risultino inscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del commercio, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e che a detto uso siano espressamente autorizzati a norma dell'articolo seguente.

[2]Gli stranieri che, per il disposto dell'art. 2 del citato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, non abbiano il periodo di residenza in Italia prescritto per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali, possono ugualmente essere autorizzati all'uso del marchio.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art3 · fonte del testo