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[1]L'autorizzazione all'uso del marchio e' data dall'Istituto nazionale per l'esportazione, che delibera sulle domande che gli pervengono senza obbligo di motivare le sue decisioni.

[2]L'autorizzazione concessa viene pubblicata nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione l'esportatore ha la propria sede.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art4 · fonte del testo