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[1]Sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio e sulla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 12, deliberano:

[2]in primo grado: una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione e composta di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista degli agricoltori e di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista dei commercianti;

[3]in grado di appello: un Comitato dei ricorsi, presieduto dal presidente del Comitato tecnico dell'Istituto suddetto e composto del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane, di un rappresentante effettivo o uno supplente della Confederazione generale fascista dei commercianti.

[4]I rappresentanti delle Confederazioni durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Continuano a far parte della Commissione o del Comitato finche' non sono sostituiti. La Commissione ed il Comitato hanno sede in Roma, presso l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art6 · fonte del testo