Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025. 188 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Agli esportatori ammessi all'uso del marchio, che non adempiono alle norme che lo regolano o che, nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'art. 5, sottopongano a visita merce non conforme alle prescrizioni, si applica:

tolto: 1° il richiamo;

tolto: 2° la sospensione temporanea dall'uso del marchio, per non piu' di sei mesi;

tolto: 3° la revoca dell'autorizzazione.

tolto: Oltre al provvedimento di sospensione e di revoca il contravventore puo' essere condannato alla pena pecuniaria da L. 500 a 10,000.

tolto: In caso di sospensione, il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine stabilito, importa di diritto la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, fermo restando nell'Istituto il diritto a percepire la pena pecuniaria.

tolto: I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione saranno pubblicati, a spese del contravventore, sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, sul Foglio degli annunzi e nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la propria sede.

tolto: I ricorsi al Comitato di cui all'art. 6 non hanno effetto sospensivo, ma il presidente del Comitato puo', su istanza del ricorrente, disporre la sospensione.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Nessuna riammissione puo' essere consentita prima del decorso di un biennio dal provvedimento di revoca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art13 · fonte del testo