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[1]Gli ispettori addetti al controllo sono in particolare tenuti:

[2]a raccogliere e a rimettere all'Istituto nazionale per l'esportazione, previa inchiesta, i reclami presentati dai rirevitori esteri sulla regolarita' dell'uso del marchio nazionale italiano;

[3]ad assistere, se richiesti, gli esportatori ammessi all'uso del marchio, in tutti i casi di controversia sulla qualita' della merce esportata, quando questa risulti rispondente ai requisiti prescritti per detto uso.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art9 · fonte del testo