Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'Istituto nazionale per l'esportazione comunica al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane) e a quello delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie) l'elenco degli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale e le variazioni apportate a tale elenco.
tolto: Le autorita' ferroviarie e doganali debbono rifiutare il trasporto e rispettivamente l'esportazione dei prodotti ortifrutticoli destinati all'estero che risultino indebitamente coperti dal marchio, perche' spediti da chi all'uso di questo non e' autorizzato.
tolto: La spedizione da parte di chi non e' autorizzato, di prodotti coperti di marchio da un esportatore autorizzato, deve essere accompagnata dalla fattura d'origine rilasciata da quest'ultimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art10 · fonte del testo