I contributi elargiti dallo Stato e da altri Enti di diritto pubblico agli Enti di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito mobiliare degli Enti medesimi. In attuazione del precedente comma, l'Amministrazione delle finanze provvedera' ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e dell'imposta sulle societa' non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di contestazioni in corso con lo Stato da parte degli Enti di cui al precedente comma. Gli Enti non avranno, comunque, alcun diritto al rimborso delle somme gia' pagate ai titoli di cui al secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1600~art2 · fonte su Normattiva