Per le stesse esigenze agli Enti indicati nell'articolo precedente e' altresi' assegnato un contributo di lire L. 1.075.000.000.
Testo vigente dal 1 marzo 1965
Per le stesse esigenze agli Enti indicati nell'articolo precedente e' altresi' assegnato un contributo di lire L. 1.075.000.000.
Testo vigente dal 1 marzo 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-02-15;53~art2 · fonte su Normattiva