Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvedera' a determinare per ogni Ente:

  • a)i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e, di intesa con il Ministero del tesoro, le modalita' ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui;
  • b)la quota del contributo di cui al precedente articolo 2.

Testo vigente dal 1 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;53~art3 · fonte su Normattiva