Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1966 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per consentire il proseguimento dell'attivita' degli Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate fino al 31 dicembre 1966, gli Enti del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona, nonche' l'istituzione dei Concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e la istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica "Pier Luigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire sei miliardi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-24;921~art1 · fonte del testo