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L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1968.

Testo in vigore dal 12 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-24;921~art3 · fonte del testo