Art. 1
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[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge: Art 1.
[4]Ai mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai loro congiunti in caso di morte o di irreperibilita', per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, e esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni. Il trattamento di cui al precedente comma decorre dal 25 maggio 1958 per coloro gia' in godimento di pensione o assegno ai sensi del citato articolo 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
Testo in vigore dal 24 marzo 1961 al 22 dicembre 2008
