Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
tolto: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
tolto: PROMULGA la seguente legge: Art 1.
tolto: Ai mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai loro congiunti in caso di morte o di irreperibilita', per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, e esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni. Il trattamento di cui al precedente comma decorre dal 25 maggio 1958 per coloro gia' in godimento di pensione o assegno ai sensi del citato articolo 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.