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Per gli ufficiali inferiori gia' in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei predetti articoli e' considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi. Analogamente, per i sottufficiali gia' in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei numeri 2) dei predetti articoli e' considerato utile ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli stessi articoli.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;114~art1 · fonte del testo