Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Al maggior onere di complessive lire 362 milioni annue derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 154 (lire 55 milioni) e n. 245 (lire 307 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
