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Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e' attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio. ((2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

1

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 14, comma 16) che l'introduzione del comma 2-bis al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 44/2004

    Questione infondata
    27 gennaio 2004

    L’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, prevede la concessione di un trattamento pensionistico privilegiato per il caso di cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combinate o isolate». Tuttavia tale disposizione non determina una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate al di fuori del contesto di una esercitazione combinata o isolata, come assunto dal rimettente. Ed invero, da una lettura della disposizione censurata conforme a Costituzione si evincono due distinte ipotesi in cui il comportamento negligente delle Forze armate viene posto a fondamento della attribuzione di una pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati «incustoditi» oppure «abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate»; e, in particolare, (a) all’ipotesi di carattere generale in cui il trattamento pensionistico privilegiato spetta qualora l’esplosione di un ordigno dell’Amministrazione militare si ponga in diretta relazione con la violazione da parte di quest’ultima di un generico e non tipizzato obbligo di custodia dell’ordigno stesso, indipendentemente dallo svolgimento di esercitazioni militari, la norma impugnata contrappone (b) la più frequente ipotesi – caratterizzata da un onere probatorio meno gravoso per il danneggiato – in cui il medesimo trattamento spetta qualora l’evento dannoso sia provocato dall’esplosione di ordigni giacenti, e quindi «abbandonati», su aree in cui si siano svolte esercitazioni militari. Di conseguenza, l'elemento della fattispecie costituito dallo svolgimento di esercitazioni militari concorre ad integrare – secondo il dato testuale della norma censurata – solamente l'ipotesi dell’abbandono, e non anche quella, di carattere generale, dell'omessa custodia di ordigni esplosivi. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. – Sull’interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione quale generale canone esegetico cfr., da ultimo, le richiamate ordinanze n. 107/2003 e n. 366/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1992 al 1 gennaio 1998. 19 parole aggiunte.

… comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio. aggiunto: 2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449

    La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 14, comma 16) che l'introduzione del comma 2-bis al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-12-31;437~art1 · fonte del testo