Art. 1
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Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e' attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio. ((2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1997, n. 449
1La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 14, comma 16) che l'introduzione del comma 2-bis al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010
