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In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'articolo 1 si applica anche alle situazioni pregresse purche' gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di presentazione della domanda prevista dal comma 1.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-31;437~art2 · fonte del testo