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Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1984, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, lo stanziamento potra' essere aumentato dalla legge finanziaria, in caso di revisione degli importi di cui all'articolo 9, commi primo e quarto.
Testo in vigore dal 27 maggio 1981 al 30 aprile 1983
