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Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1984, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.2 Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, lo stanziamento potra' essere aumentato dalla legge finanziaria, in caso di revisione degli importi di cui all'articolo 9, commi primo e quarto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1983, n. 130

2

La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Sono ridotte, rispettivamente, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della predetta legge 21 maggio 1981, n. 240".

Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 29 dicembre 1983

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art21 · fonte su Normattiva