L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, puo' riguardare:

  • a)l'acquisto di beni strumentali;
  • b)l'acquisto di materie prime e semilavorati;
  • c)la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
  • d)l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
  • e)la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  • f)la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
  • g)lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
  • h)la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
  • i)la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
  • l)il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
  • m)la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati;
  • n)la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
  • o)l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
  • p)l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
  • q)ogni altra attivita' avente comunque attinenza con le finalita' della presente legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art6 · fonte su Normattiva