L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, puo' riguardare:
- a)l'acquisto di beni strumentali;
- b)l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c)la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- d)l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e)la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- f)la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
- g)lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- h)la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
- i)la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
- l)il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
- m)la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati;
- n)la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
- o)l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
- p)l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
- q)ogni altra attivita' avente comunque attinenza con le finalita' della presente legge.
Testo vigente dal 27 maggio 1981
