Il "Fondo" di cui all'articolo 1 e' amministrato da un comitato composto da:

  • a)due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • b)due funzionari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
  • c)due funzionari del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Ragioneria generale dello Stato);
  • d)due rappresentanti della Regione siciliana;
  • e)due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori. Alle sedute del comitato partecipano due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, allorche' esso e' chiamato a pronunciarsi in merito alle borse per la formazione professionale ai figli dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il comitato e' presieduto da uno dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E' istituita una segreteria del comitato, che ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il funzionamento della quale provvede lo stesso Ministero con proprio personale.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;231~art3 · fonte su Normattiva