Il "Fondo" di cui all'articolo 1 e' amministrato da un comitato composto da:
- a)due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b)due funzionari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
- c)due funzionari del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Ragioneria generale dello Stato);
- d)due rappresentanti della Regione siciliana;
- e)due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori. Alle sedute del comitato partecipano due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, allorche' esso e' chiamato a pronunciarsi in merito alle borse per la formazione professionale ai figli dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il comitato e' presieduto da uno dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E' istituita una segreteria del comitato, che ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il funzionamento della quale provvede lo stesso Ministero con proprio personale.
Testo vigente dal 28 marzo 1968
