Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori, in base agli articoli 7 e 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296, sulle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della legge stessa, verranno chiuse il 31 dicembre 1961.

Testo vigente dal 18 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1289~art5 · fonte su Normattiva