Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, e' concessa un'indennita' speciale nella misura mensile di lire 250.000. Detta indennita' e' corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".

Testo vigente dal 4 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-02-11;19~art2 · fonte su Normattiva