Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidita' contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concessa una indennita' per una volta tanto nelle seguenti misure: lettera A, n. 2, lire 40.000.000; lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000. Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidita' di cui al precedente comma l'indennita' prevista dal comma stesso e' aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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