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I profughi della Venezia Giulia, ex appaltatori di magazzini di vendita di generi di monopolio ubicati in territorio non piu' soggetto alla sovranita' nazionale, i quali siano stati incaricati della reggenza provvisoria di altro magazzino di vendita in territorio nazionale, possono conseguire l'appalto definitivo, a trattativa privata, del magazzino che gestiscono alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 48 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1010~art1 · fonte del testo